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Modifica ai decreti sicurezza: torna il sistema unico di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale

Il 5 ottobre il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto legge “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare” che modifica i decreti cosiddetti “sicurezza” del 2018 e del 2019. Tra le novità, il testo estende i permessi convertibili per lavoro, ampliando l’applicazione della protezione speciale e ristabilendo che il SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, da ora in poi SAI, sarà il sistema unico di accoglienza includendo nuovamente la possibilità di accogliere i richiedenti asilo.

Ampliamento della possibilità di conversione dei permessi di soggiorno. Il Decreto sicurezza aveva posto limiti discutibili alla possibilità di conversione di alcuni permessi di soggiorno. Ad esempio, non era possibile convertire in motivi di lavoro il permesso per protezione speciale o per calamità naturale. Il nuovo Decreto estende a questi e ad altri permessi – che avevano già questo limite – la possibilità, in presenza di requisiti, di poter convertire il titolo in permesso per motivi di lavoro. I permessi convertibili sono:

  • protezione speciale,
  • calamità,
  • residenza elettiva,
  • acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide,
  • attività sportiva,
  • lavoro di tipo artistico,
  • motivi religiosi,
  • assistenza ai minori.

Estensione della possibilità del rilascio del permesso per protezione speciale. Il Decreto sicurezza aveva abrogato la fattispecie del permesso per motivi umanitari sostituendolo solo parzialmente con la possibilità del rilascio di un permesso per protezione speciale applicabile a categorie molto più ristrette. Il nuove Decreto estende la possibilità di rilasciare tale permesso non solo a coloro che non possono essere espulsi in quanto a rischio di tortura, ma anche nei confronti di chi correrebbe il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti o nei casi di rischio di violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare.

Ritorna il principio del sistema unico di accoglienza. Lo SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati diventato SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, con il primo decreto sicurezza non poteva più accogliere i richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione speciale. Ora il nuovo Decreto afferma – riprendendo il principio del sistema unico di accoglienza del Decreto legislativo 140/2015 – che lo SPRAR diventa SAI – Sistema di accoglienza e integrazione. Le attività di primo soccorso continueranno a essere svolte nei centri governativi, per poi prevedere il trasferimento in un centro del sistema che si articolerà in due livelli di prestazioni: il primo dedicato ai richiedenti protezione internazionale e il secondo a coloro che ne sono già titolari, con servizi aggiuntivi finalizzati all’integrazione.

I richiedenti protezione internazionale potranno iscriversi all’anagrafe. Divieto posto dal Decreto sicurezza e definito incostituzionale dalla Consulta.

Per quanto riguarda il soccorso via mare rimane il principio secondo cui il Ministro dell’Interno, in accordo con il Ministro della Difesa e dei Trasporti, informando il Presidente del Consiglio, può vietare l’ingresso e il transito in acque italiane a navi non militari. Tuttavia, se queste navi hanno effettuato soccorsi seguendo le convenzioni internazionali, hanno comunicato le operazioni alle autorità competenti (e nel caso di navi straniere al loro stato di bandiera), questo comma non può essere applicato. In caso di violazione del divieto, si richiama la disciplina vigente del Codice della navigazione, che prevede la reclusione fino a due anni e una multa da 10.000 a 50.000 Euro. Sono eliminate le sanzioni amministrative introdotte in precedenza.

Riduzione dei tempi di trattenimento. Il trattenimento nei Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr), ex Cie, in attesa di essere rimpatriati, torna ad essere di un massimo di 90 giorni (dai 180 previsti dal Decreto), con una possibile proroga di ulteriori trenta giorni per coloro che provengono da paesi con cui l’Italia ha accordi di rimpatrio.

Il Decreto legge dovrà essere ora convertito in legge dalle Camere.

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