Quantcast
Channel: normativa Archivi - Programma integra
Viewing all articles
Browse latest Browse all 40

Corte di Giustizia UE: il Regolamento Dublino III consente agli Stati membri di inviare un richiedente asilo in un paese terzo sicuro

$
0
0

Con la sentenza del 17 marzo 2016 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito che il Regolamento Dublino III consente agli Stati membri di inviare un richiedente protezione internazionale in un paese terzo sicuro, indipendentemente dal fatto che si tratti dello Stato membro competente per l’esame della domanda o di un altro Stato membro.

I fatti: un cittadino pakistano, entrato illegalmente in Ungheria passando dalla Serbia, il 7 agosto 2015 ha presentato alle autorità ungheresi la sua prima domanda di protezione internazionale. Durante l’esame della sua domanda il cittadino pakistano ha abbandonato il luogo di soggiorno assegnatoli dalle autorità ungheresi e il 9 ottobre 2015 le stesse autorità dichiaravano chiuso l’esame della domanda del cittadino straniero in quanto la stessa era stata implicitamente ritirata dal richiedente. In seguito il cittadino pakistano è stato fermato in Repubblica ceca, mentre cercava di raggiungere l’Austria. Le autorità ceche hanno così chiesto alle autorità ungheresi di riprendere l’interessato, richiesta che è stata accolta. Il cittadino straniero rientrato in Ungheria ha presentato una seconda domanda di protezione internazionale, dichiarata irricevibile, in quanto secondo le autorità ungheresi la Serbia doveva essere qualificata come paese terzo sicuro.

La sentenza: il cittadino straniero ha così presentato ricorso avverso alla decisione delle autorità ungheresi dinanzi al Tribunale amministrativo e del lavoro di Debrecen, tale giudice ha successivamente chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento Dublino III. La Corte Giustizia osserva che il diritto di inviare un richiedente asilo in un ‘paese terzo sicuro’ può essere esercitato da uno Stato membro anche dopo che quest’ultimo abbia dichiarato di essere competente, in applicazione del regolamento Dublino III e nell’ambito della procedura di ripresa in carico, per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente che ha lasciato lo Stato membro prima di una decisione sul merito della sua prima domanda di protezione internazionale.

La Corte riconosce in ogni caso al cittadino straniero il diritto di fare ricorso contro la decisione di trasferimento e contro la decisione relativa alla sua domanda di protezione internazionale.

Comunicato stampa_Corte di Giustizia dell’Unione Europea_sentenza 17 marzo 2016

Leggi anche:

Unione europea: in vigore il regolamento “Dublino III”

Dublino III: al via dal 1 gennaio 2014

 


Viewing all articles
Browse latest Browse all 40

Trending Articles