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Minori stranieri non accompagnati: nuove norme sull’accertamento dell’età

Il 6 gennaio 2016 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 234, regolamento recante la definizione dei meccanismi per la determinazione dell’età dei minori non accompagnati vittime di tratta.

Il d.p.c.m. n.243, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 4 del decreto legislativo del 4 marzo 2014, n. 24, ‘individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano ragionevoli dubbi sulla minore età della presunta vittima di tratta e l’età del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse del minore, alla determinazione dell’età, attraverso una procedura multidisciplinare, condotta da personale specializzato e che tengano conto anche delle specificità relative all’origine etnica e culturale del minore’.

Il nuovo decreto chiarisce le procedure che devono essere adottate per determinare l’età dei minori vittime di tratta e introduce alcune fondamentali garanzie, prevedendo che:

  • solo ove sussistano fondati dubbi sull’età e questa non sia accertabile attraverso documenti identificativi (passaporto o altro documento di riconoscimento munito di fotografia), le Forze di Polizia possono richiedere al giudice competente per la tutela l’autorizzazione all’avvio della procedura multidisciplinare per l’accertamento dell’età. Inoltre, quando il presunto minore manifesta la volontà di richiedere o richiede la protezione internazionale, è precluso ogni intervento o accertamento presso le istituzioni del Paese di appartenenza dell’interessato, nonché il coinvolgimento della relativa rappresentanza diplomatico-consolare;
  • tale accertamento è condotto da un’équipe multidisciplinare presso una struttura sanitaria pubblica, individuata dal giudice, ed è svolto attraverso un colloquio sociale, una visita pediatrica auxologica e una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza di un mediatore culturale, tenendo conto delle specificità relative all’origine etnica e culturale dell’interessato;
  • il minore deve essere adeguatamente informato, con l’ausilio di un mediatore culturale, sul tipo di esami cui sarà sottoposto, sulle loro finalità e sul diritto di opporvisi;
  • la relazione conclusiva, redatta dall’equipe multidisciplinare, deve riportare l’indicazione di attribuzione dell’età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell’età attribuibile;
  • nei casi in cui, considerando il margine di errore, la maggiore o minore età resti in dubbio, la minore età è presunta;
  • il provvedimento di attribuzione dell’età, adottato dal giudice competente per la tutela, è notificato, con allegata traduzione, all’interessato e al tutore, e può essere oggetto di reclamo;
  • in attesa della determinazione dell’età, l’interessato deve comunque essere considerato come minorenne al fine dell’accesso immediato all’assistenza e alla protezione.

Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri- 10 novembre 2016, n. 234

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