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Agenzia delle Entrate: procedura telematica per l’attribuzione del codice fiscale provvisorio ai richiedenti asilo

L’Agenzia delle Entrate con la comunicazione di servizio n.8 ha chiarito le modalità di attribuzione del codice fiscale da parte della Questura/Polizia di frontiera con procedura telematica.

Il d.lgs. n. 142 del 18/08/2015 ha sancito che ‘la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda costituisce permesso di soggiorno provvisorio (art. 4, comma 3)’.

Di concerto con il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute è stata attivata un’apposita procedura telematica per l’attribuzione del codice fiscale ai richiedenti protezione internazionale già al momento del rilascio della suddetta ricevuta da parte della Questura/Polizia di Frontiera, ciò al fine di consentire ai richiedenti protezione internazionale di iscriversi sin da subito al Servizio Sanitario Nazionale per usufruire di una copertura sanitaria completa e di svolgere attività lavorativa.

La Questura/Polizia di Frontiera contestualmente alla verbalizzazione della richiesta di protezione internazionale del cittadino straniero richiede in via telematica l’attribuzione del codice fiscale provvisorio numerico e questo viene riportato sulla richiesta di protezione internazionale. Le ASL con il codice provvisorio possono procedere all’inserimento del richiedente tra gli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale. L’assegnazione del codice fiscale provvisorio non prevede l’invio automatico al richiedente della Tessera sanitaria.

Il codice fiscale provvisorio viene convertito in codice fiscale alfanumerico definitivo solo in seguito alla determinazione favorevole da parte della Commissione Territoriale per la protezione internazionale.

Infine, la cancellazione del codice fiscale provvisorio numerico è prevista nei seguenti casi:

  • esito negativo della richiesta di asilo, una volta decorsi i termini per il ricorso;
  • conferma del diniego a seguito del contenzioso;
  • trasferimento in altro paese;
  • in ogni caso di revoca del permesso di soggiorno.

Agenzia delle Entrate_comunicazione n. 8_luglio 2016


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