Il 24 febbraio 2017 la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione ha adottato le nuove ‘Linee Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della maggiore età’.
Le Linee Guida mirano a rendere uniforme sul territorio italiano l’attuazione dell’art. 32, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), in particolare per quanto concerne il rilascio del parere positivo da parte della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione per la conversione del permesso di soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al compimento del 18esimo anno di età.
L’articolo 32, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998 prevede che al compimento della maggiore età da parte dello straniero entrato in Italia come minore non accompagnato, possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per studio, accesso al lavoro, ovvero per lavoro subordinato o autonomo.
Per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all’articolo 32, comma 1 bis del d.lgs. 286/1998, è preferibile che il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, laddove pervenuto, sia allegato all’istanza di conversione del permesso di soggiorno da parte dell’interessato, se maggiorenne, o dai soggetti che hanno la responsabilità dei minori ai sensi della normativa vigente.
Il parere è un atto endo-procedimentale, obbligatorio ancorché non vincolante, ai fini dell’adozione da parte della Questura territorialmente competente del provvedimento relativo al rilascio del permesso di soggiorno al compimento del 18esimo anno d’età.
All’interno delle nuove linee guida vengono, inoltre, precisati i casi per i quali la richiesta di parere alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di integrazione non deve essere inviata:
- per minori stranieri non accompagnati che risultino presenti in Italia da almeno tre anni, ammessi ad un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni;
- per minori stranieri affidati a parenti entro il 4° grado, anche se in possesso del permesso di soggiorno per minore età;
- per minori stranieri non accompagnati per i quali il Tribunale per i minorenni abbia ordinato il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e di assistenza oltre il compimento del 18esimo anno di età;
- per minori stranieri non accompagnati che al compimento del 18esimo anno di età siano in possesso di un permesso di soggiorno per asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.
Un periodo di permanenza nel territorio italiano di almeno sei mesi prima del compimento della maggiore età, e l’avvio di un percorso di integrazione sociale , consente un’istruttoria più appropriata ai fini del rilascio del parere, ferma restando la valutazione caso per caso nel superiore interesse del minore.
Le nuove Linee Guida sostituiscono integralmente il punto 6 e la relativa scheda G di segnalazione delle precedenti ‘Linee Guida sui minori stranieri non accompagnati: le competenze della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione’, approvate con il Decreto direttoriale del 19 dicembre 2013.
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