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Minori stranieri non accompagnati: in vigore la legge contenente nuove misure di protezione

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Lo scorso 6 maggio, in seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è entrata in vigore la legge n.47 del 7 aprile 2017 contenente ‘Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati’.

La nuova legge prevede:

  • Identificazione e accertamento dell’età. Sono state individuate le modalità e le procedure di accertamento dell’età e dell’identificazione, garantendone l’uniformità a livello nazionale. Si prevede che il provvedimento di attribuzione dell’età sia notificato sia al minore sia al tutore provvisorio, assicurando così anche la possibilità di ricorso. Inoltre viene garantita maggiore assistenza, prevedendo la presenza dei mediatori culturali durante tutta la procedura.
  • Sistema di accoglienza integrato. È prevista una maggiore integrazione tra strutture di prima accoglienza dedicate esclusivamente ai minori, all’interno delle quali i minori stranieri possono risiedere non più di 30 giorni, e lo SPRAR – Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
  • Sistema informativo nazionale e cartella sociale. Viene istituito il Sistema informativo minori non accompagnati (SIM), presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, e la “cartella sociale” che dovrà essere compilata dal personale qualificato che svolge il colloquio con il minore nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore.
  • Indagini familiari e ritorni volontari assistiti. Il Ministero dell’Interno diventa competente a svolgere le indagini familiari nel superiore interesse del minore, d’intesa con il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari Esteri. La competenza sul rimpatrio assistito passa, invece, da un organo amministrativo, ovvero la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Tribunale per i minorenni.
  • Permessi di soggiorno. La legge si riferisce esclusivamente a due tipologie di permessi di soggiorno ovvero quello per minore età e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o sia in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla Questura competente, anche in assenza della nomina del tutore.
  • Tutori volontari e affido familiare. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di “tutori volontari” disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati per assicurare a ogni minore una figura adulta di riferimento.
  • Tutele in materia di istruzione e salute. Sono previste nuove misure in grado di facilitare l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, anche prima della nomina del tutore, e l’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, nonché la possibilità di acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possieda un permesso di soggiorno.
  • Prosieguo amministrativo fino ai 21 anni. Viene ribadita la possibilità di avvalersi del cosiddetto “prosieguo amministrativo”, per assistere i neomaggiorenni fino ai 21 anni di età qualora ci sia bisogno di un percorso più lungo di integrazione in Italia.

Infine, vengono sanciti anche per i minori stranieri non accompagnati il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, e il diritto all’assistenza legale, avvalendosi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

Legge n.47_Misure di protezione_minori stranieri non accompagnati

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