La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza del 21 aprile 2016, ha stabilito che gli Stati membri possono respingere una domanda di ricongiungimento familiare qualora risulti, da una valutazione in prospettiva, che il richiedente non disporrà di ‘risorse regolari, stabili e sufficienti’ in seguito alla data di presentazione della domanda.
I fatti: un cittadino non UE, titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo e residente in Spagna, ha visto respinta nel marzo 2012 la sua domanda di ricongiungimento familiare, in quanto non aveva dimostrato di disporre delle risorse sufficienti per mantenere la propria famiglia una volta avvenuto il ricongiungimento. La normativa spagnola precisa, infatti, che il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare non deve essere concesso se viene accertato ‘che non esiste una prospettiva di mantenimento delle risorse nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda’.
La Corte superiore di giustizia dei Paesi baschi, di fronte alla quale il cittadino straniero ha presentato ricorso, nutre dei dubbi circa la compatibilità della normativa spagnola con la direttiva UE relativa al ricongiungimento familiari. Il giudice nazionale ha quindi interpellato la Corte di Giustizia dell’UE chiedendo se per poter beneficiare del ricongiungimento familiare, il soggiornante debba disporre, alla data di presentazione della domanda, di risorse stabili, regolari e sufficienti oppure se si possa tenere conto del fatto che egli ne disporrà ancora nel corso dell’anno successivo a tale data.
La sentenza: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 21 aprile 2016 ha dichiarato che la normativa spagnola è compatibile con la direttiva europea sul ricongiungimento familiare. La Corte afferma, inoltre, che la direttiva consente a tutti gli Stati membri di esigere la prova che il soggiornante disponga di risorse stabili, regolari e sufficienti per far fronte alle proprie esigenze e a quelle dei propri familiari, senza dover ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro interessato.
La direttiva UE non stabilisce esplicitamente per gli Stati membri la facoltà di valutare il mantenimento di risorse stabili anche oltre la presentazione della domanda di ricongiungimento, ma la Corte di Giustizia UE afferma che , se è vero che il soggiornante deve provare di disporre di risorse sufficienti nel momento in cui la sua domanda di ricongiungimento familiare viene esaminata, tali risorse devono essere anche stabili e regolari, e ciò implica un esame in prospettiva delle risorse, da parte dell’autorità nazionale competente.
Infine, la Corte considera che il periodo di un anno durante il quale il soggiornante deve poter disporre di risorse sufficienti è ragionevole e proporzionato, dato che tale periodo corrisponde alla durata della validità del permesso di soggiorno di cui il soggiornante deve almeno disporre per poter chiedere il ricongiungimento familiare.
Corte di Giustizia dell’Unione Europea_comunicato stampa n.42716
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