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TAR Liguria: la presenza di figli minori può permettere il rinnovo del permesso di soggiorno

Il TAR Liguria, con la sentenza n.407 del 13 giugno 2016, ha stabilito che in presenza di figli minori l’Amministrazione è tenuta a valutare la possibilità di rilasciare al cittadino straniero un permesso di soggiorno a titolo diverso da quello richiesto, qualora quest’ultimo non possa essere concesso.

I fatti: una cittadina straniera ha presentato ricorso avverso al decreto di diniego di rinnovo del suo permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento di diniego è stato motivato con riferimento alla circostanza che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare lo svolgimento di regolare attività lavorativa né la disponibilità di fonti di sostentamento. Il ricorso presentato dalla cittadina straniera si fonda principalmente sulla violazione dei seguenti articoli:

  • articoli 4 e 5 del d.lgs. 286/98, ovvero l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della circostanza che la ricorrente al momento della presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno aveva reperito un altro lavoro e della presenza sul territorio nazionale dei figli minori della cittadina straniera.

La sentenza: il TAR Liguria richiama nella sentenza n. 407 l’art. 5, comma 5 del d.lgs. 286/98 secondo cui: ‘Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 22, comma 9, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili. Nell’adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell’articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato e dell’esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d’origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale’.

Il TAR Liguria, dato che la ricorrente ha dimostrato la presenza in Italia di figli minori, ha evidenziato un difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, e ha stabilito che per questo l’amministrazione deve valutare la possibilità di rilasciare alla cittadina straniera un permesso di soggiorno a titolo diverso da quello richiesto.

TAR Liguria_sentenza 407_13 giugno 2016

 

 

 

 


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